L'imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza.
Chi deve pagare l'imposta di soggiorno?
I debitori dell'imposta di soggiorno sono i proprietari, i beneficiari, gli inquilini e i locatari di alloggi utilizzati per un soggiorno temporaneo di un anno a fini turistici.
Sono esenti i cittadini emigrati e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).
Quota dell'imposta
L'imposta è unitaria e annuale ed è composta come segue:
- l'imposta base riferita alla categoria in cui è classificata l'unità abitativa;
- l'imposta aggiuntiva a seconda delle dimensioni e della categoria dell'unità abitativa.
Denuncia dell'unità abitativa
La denuncia dell'unità abitativa ha lo scopo di indicare le caratteristiche dell'immobile per la classificazione e di certificare che è stato utilizzato temporaneamente nell'anno solare a fini turistici dal proprietario, dal beneficiario o da altre persone a titolo di affitto o prestito.
Le persone che stipulano contratti di locazione devono presentare la dichiarazione annualmente.
Il proprietario e il beneficiario sono tenuti a segnalare eventuali modifiche strutturali che possono portare a miglioramenti dell'unità abitativa.
Il proprietario ha anche la possibilità di segnalare un eventuale deterioramento strutturale dell'unità abitativa al fine di verificare la classificazione.
Se l'unità abitativa non è stata utilizzata nel corso di un anno solare, il proprietario deve presentare annualmente una dichiarazione in tal senso.
Le dichiarazioni devono essere redatte su appositi moduli e presentate all'ufficio tributi del Comune entro il 31.12. dell'anno di riferimento.
Solo per gli alloggi affittati o presi in prestito viene calcolata l'imposta sul periodo di effettivo utilizzo (minimo 30 giorni e massimo 90 giorni/anno).
Classificazione della rispettiva categoria
A seconda dell'ubicazione, delle attrezzature e delle condizioni dell'unità abitativa, essa viene classificata nelle categorie I., II., III. o IV. con delibera della Giunta Comunale sulla base della notifica ricevuta.
I ricorsi contro la decisione della Giunta Comunale possono essere presentati alla Giunta Provinciale sia per motivi di legalità che per motivi materiali.
In assenza di notifica, l'unità abitativa viene classificata d'ufficio.
Tariffe per categoria:
1. categoria
quota fissa: Euro 112,975
quota aggiuntiva:
da 0 a 80 m2: Euro 0,404
da 0 a 150 m2: Euro 0,565
da 0 a oltre 150 m2: Euro 0,813
2. categoria
quota fissa: Euro 64,562
quota aggiuntiva:
da 0 a 80 m2: Euro 0,323
da 0 a 150 m2: Euro 0,484
da 0 a oltre 150 m2: Euro 0,645
3. categoria
quota fissa: Euro 32,275
quota aggiuntiva:
da 0 a 80 m2: Euro 0,243
da 0 a 150 m2: Euro 0,404
da 0 a oltre 150 m2: Euro 0,565
4. categoria
quota fissa: Euro 24,213
quota aggiuntiva:
da 0 a 80 m2: Euro 0,201
da 0 a 150 m2: Euro 0,323
da 0 a oltre 150 m2: Euro 0,485
Le quote si riferiscono a tutto l'anno solare e si applicano indipendentemente dal numero delle persone alloggiate e dal numero dei pernottamenti.