A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati nella provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale sugli immobili IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI.
La prima rata dell'imposta è dovuta entro il 16 giugno mentre la seconda è dovuta entro il 16 dicembre. Per l'anno 2014 la prima rata è stata calcolata applicando le aliquote e le detrazioni standard previste dalla legge provinciale n. 3/2014. Il Comune, in questa fase, non aveva alcun potere di definire la tassazione in modo diverso. Con delibere consiliari n. 36 e n. 37 del 29.09.2014 il comune ha deliberato il regolamento IMI e approvato le aliquote definitive per l'anno 2014. Il pagamento del 16.12.2014 verrà quindi effettuato a conguaglio, tenendo conto per tutto l'anno 2014 delle aliquote deliberate dal comune e dei versamenti già effettuati dai contribuenti in acconto sulla base delle aliquote standard provinciali. Segue un elenco delle tipologie di immobili a seconda della loro tassazione.
1. Aliquote, detrazioni e agevolazioni
Abitazione principale e pertinenze: Si considera tale l'abitazione in cui il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie) di cui al massimo due della medesima categoria. Il valore catastale dell'abitazione e relative pertinenze è tassato con l'aliquota dello 0,4%. Sull'imposta dovuta è applicata una detrazione di 789,56 euro Per i nuclei familiari con più di 2 minorenni sono inoltre riconosciuti 50 euro per ciascun minore a partire dal terzo.
Attenzione: qualora un nucleo familiare possieda più abitazioni sul territorio nazionale, solo una di esse potrà essere considerata abitazione principale.
Comodato d'uso: : un’unica abitazione a proprietario e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. L'agevolazione d'imposta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Presupposto per poter fruire dell'agevolazione è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente regolamento. Le abitazioni e le pertinenze verranno tassate con l'aliquota dello 0,56 %. Ulteriori appartamenti in comodato d'uso sono tassati allo 0,76%.
Fabbricati delle categorie catastali C/1, C/3 e del gruppo catastale D: i fabbricati delle categorie catastali C/1 (negozi), C/3 (laboratori) e del gruppo catastale D (opifici, alberghi) sono tassati con l'aliquota dello 0,52%.
Attenzione: tale aliquota non vale per i fabbricati della categoria D/5 (banche e assicurazioni) per i quali si applica l'aliquota ordinaria dello 0,76%.
Agriturismo e Affittacamere: i fabbricati e le relative pertinenze utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo o affittacamere sono tassati con l'aliquota dello 0,3%. Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie) di cui al massimo due della medesima categoria.
Abitazioni aliquota maggiorata: sono soggette a maggiorazioni di aliquota 1,26% rispetto all'aliquota ordinaria vigente, le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione per dodici mesi e che non ricadano nelle altre casistiche di non maggiorazione previste dal regolamento comunale.
Immobili strumentali agricoli tassati e esenti: i fabbricati delle cooperative e società agricole, gli uffici e le abitazioni destinate ai collaboratori agricoli sono tassati con l'aliquota dello 0,2%. Le altre tipologie di fabbricati (stalle, fienili, locali di deposito e simili) sono esenti.
Altri immobili: Tutti gli immobili che non rientrano nelle categorie sopra elencate sono tassati con l'aliquota dello 0,76%.
I valori catastali dei fabbricati inagibili e inabitabili e quelli dei fabbricati sotto tutela delle belle arti sono ridotti della metà. Le due agevolazioni non sono cumulabili. La riduzione della base imponibile del 50 per cento per fabbricati inagibili vale solo per il periodo di 3 anni dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità o di inagibilità.
Detrazione per abitazione di servizio: La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione, di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale.
2. Disposizioni particolari relative all'imposta municipale immobiliare
Area fabbricabile: è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo.
Area (p.es. giardino) quale pertinenza della casa: si considerano parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Se manca la summenzionata graffatura l'area pertinenziale viene tassata come area fabbricabile.
Abitazioni equiparate all'abitazione principale: le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
Nuovi soggetti passivi:
a) il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli;
b) l’amministratore/l’amministratrice del condominio per le parti comuni dell’edificio che possiedono un’autonoma rendita catastale.
c) l’amministratore/l’amministratrice del condominio o della comunione sul quale o sulla quale sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà).
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